Le vicende simboliche nazionali e le questioni legate alle candidature politiche e regionali hanno tolto risalto alla sentenza del Tar della Lombardia (sezione di Brescia) con cui una settimana fa, il 25 gennaio, la lista dei Fasci italiani del lavoro è stata esclusa ex post dalle elezioni amministrative del comune di Sermide e Felonica, alle quali aveva conquistato una consigliera. Il problema, com'è noto, era dato dal simbolo usato, ritenuto contrario alla legge. La sentenza n. 105/2018 discende dal ricorso dei cittadini elettori Giulio Zangheratti e Luigi Franceschini - assistiti da avvocati individuati dal deputato del MoVimento 5 Stelle Alberto Zolezzi, il primo a suggerire un'azione giudiziaria - seguito alle polemiche dovute, più che alla partecipazione alle elezioni di una lista che aveva il fascio romano in evidenza (era capitato varie volte in passato), all'elezione di una rappresentante in consiglio (fatto raro, ma non nuovo) e dal clamore seguito all'inchiesta della Repubblica relativo alla vicenda (l'attenzione dei media nazionali è la vera novità).
Ai giudici si chiedeva di decidere se il nome e il contrassegno della lista - "Cerchio a sfondo bianco con all'interno ruota dentata di colore rame sovrapposta da un fascio repubblicano rosso, nella parte inferiore e centrale della circonferenza interna vi è posto il tricolore italiano e la scritta che va da sinistra a destra 'Fasci italiani del lavoro'" - avessero richiamato "espressamente i segni di riconoscimento del partito fascista"; i ricorrenti avevano aggiunto che lo statuto del partito prevedeva "continui richiami al fascismo, fino a ritenerlo l'unica soluzione politica allo scontro ed alla crisi 'delle due concezioni politico-economico-sociale marxista e liberalcapitalista'", rilevando continuità tra il partito fascista e i Fasci italiani del lavoro e stigmatizzando il fatto che il capolista Claudio Negrini, già candidato in passato con lo stesso simbolo, "non ha mai nascosto l’intento del partito dei Fasci Italiani del Lavoro di ricollegarsi al disciolto partito fascista". Si lamentava pure il mancato rispetto delle Istruzioni per la presentazione delle candidature compilate dal Ministero dell'interno, che vietavano "contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie".
La sentenza
Al di là dei profili processuali (il comune aveva lamentato la mancata notifica del ricorso alla Prefettura e alla commissione elettorale che aveva ammesso il contrassegno, ma per i giudici è ormai consolidato che l'atto debba essere notificato solo alle parti che subirebbero effetti dalla decisione e al Comune interessato), la sentenza ha innanzitutto richiamato la XII disposizione finale della Costituzione ("E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista") e l'art. 1 della legge n. 645/1952 (c.d. "legge Scelba") che individua la riorganizzazione del disciolto partito fascista "quando un’associazione, un movimento [...] persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista".Si è poi citata la giurisprudenza amministrativa recente (come la sentenza n. 1366/2017 del Tar Palermo): la disposizione citata avrebbe limitato il diritto di associarsi in partiti di accedere alle cariche elettive (artt. 49 e 51 Cost.), individuando "un’impossibilità giuridica assoluta e incondizionata". Per il collegio, "un movimento politico formatosi e operante in violazione di tale divieto" non potrebbe "in qualsiasi forma partecipare alla vita politica": oltre a reprimere penalmente i comportamenti volti a ricostituire associazioni vietate, si dovrebbe impedire "ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista". La legge non prevede la ricusazione di un simbolo che si richiama al fascismo, ma per i giudici - che citano la sentenza n. 1354/2013 del Consiglio di Stato, sez. V - presuppone "implicitamente la legittimazione costituzionale del movimento o partito politico alla stregua della XII disposizione di attuazione e transitoria della Costituzione" e non garantirebbe "situazioni già vietate, in via preliminare e preventiva, dall'ordinamento costituzionale". Il potere delle commissioni elettorali di bocciare i simboli parafascisti sarebbe stato confermato dal parere del Consiglio di Stato, n. 173/94: lì si sottolineava "l’impossibilità che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione".
In concreto, leggere nello statuto dei Fasci che lo scontro tra marxismo e liberalcapitalismo si supera con una "concezione corporativa e socializzatrice, punto di equilibrio e di incontro tra le esigenze dell'individuo e quelle della collettività", una "soluzione che altro non potremmo chiamare se non Fascismo" e altri riferimenti alla "democrazia corporativa" come "obiettivo ideologico e politico del Fascismo moderno, nel quale ci riconosciamo, rivendicandone tutti i valori nazionali e sociali", nonché la citazione del programma di San Sepolcro del 1919 e del Manifesto di Verona del 1943 (alla base il primo della fondazione dei Fasci italiani di combattimento, il secondo della Repubblica sociale italiana) hanno fatto ritenere ai giudici la "continuità con le idee e i principi elaborati dal fascismo" (confermata da un'intervista del fondatore e capolista della formazione e da vari contenuti del sito).
Non è stata accolta la tesi dei Fasci italiani del lavoro, per cui il riferimento al "disciolto partito fascista" limitava il divieto alla ricostituzione di quella precisa esperienza politico-partitica, "accompagnata da peculiari forme e metodi, limitativi della libertà". Per i giudici, la "legge Scelba" si rivolgerebbe a ogni movimento che rivolga "la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista": rileverebbero tanto il nome della lista "chiaramente allusivo", il simbolo col fascio repubblicano, lo statuto e persino le foto del fondatore (ritratto su un quotidiano davanti all'immagine di Mussolini). A loro sostegno i giudici citano sentenze amministrative che rilevano il contrasto con la XII disposizione finale della Costituzione del fascio repubblicano, anche in assenza di scritte contenenti riferimenti al fascismo: v. la decisione n. 558/2013 del Tar Piemonte, relativa al simbolo di Fascismo e libertà che al fascio accostava la sigla Psn (Partito socialista nazionale), o la pronuncia n. 2575/2013 del Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo irrilevante l'indicazione di principi "non fascisti" nello statuto.
Non sarebbe rilevante il fatto che nelle tre elezioni precedenti (nel comune di Sermide, prima della fusione con Felonica) il simbolo era stato ammesso: ciò, per il Tar, "non può certamente costituire un vincolo per il Collegio giudicante", come non rileverebbe la scarsa diffusione del movimento o la sobrietà della campagna elettorale locale (che peraltro dovrebbe essere indice dell'offensività concreta della condotta), poiché conterebbe solo il fatto che il simbolo avrebbe violato la disposizione finale costituzionale e la "legge Scelba"; da ultimo, la lista resterebbe "in odor di fascismo" benché sia stata dichiarata l'ispirazione non al Partito nazionale fascista ma ai Fasci di combattimento (colpa dei richiami a Mussolini, fondatore di entrambe le esperienze) e il fascio sia stato qualificato come relativo alla Repubblica Romana di Mazzini (dev'essere considerato "congiuntamente agli altri elementi evocativi del partito fascista"). Ciò è bastato a eliminare ex post la lista dei Fasci italiani del lavoro (attribuendo il suo seggio alla seconda lista più votata), ma senza ripetere le elezioni: il numero di voti riportati dai Fasci era di poco superiore allo scarto tra le altre due liste rappresentate in consiglio, per cui non ci sarebbe stato il sospetto che, senza la lista incriminata, le elezioni avrebbero avuto un esito diverso.
E' vero, le sentenze citate dicono esattamente quanto ricordato dal Tar Brescia. Eppure, sembrano non tenere minimamente in conto innanzitutto ciò che la migliore dottrina sostiene da anni sulla XII disposizione finale della Costituzione. Era stato piuttosto chiaro nel 1992 Gianfranco Pasquino, nel commentare la genesi di quella disposizione, nel dire che - dal momento che l'originario testo proposto da Giuseppe Dossetti, su sollecitazione di Palmiro Togliatti, non conteneva l'aggettivo "disciolto" - "in qualche modo, la riorganizzazione di un partito fascista che non vanti continuità con il disciolto Partito Nazionale Fascista sembrerebbe costituzionalmente accettabile" (Commentario della Costituzione Branca-Pizzorusso, commento dell'art. 49). Anzi, come ricorda Giuseppe D'Elia nel Commentario alla Costituzione Bifulco-Celotto Olivetti (2006), in sede di I Sottocommissione - all'interno della Commissione dei 75 - si vietò la ricostituzione "del partito fascista" per precisare con chiarezza il richiamo storico a quell'esperienza del fascismo e, addirittura, "in sede di coordinamento del Progetto di Costituzione, fu aggiunto l'aggettivo 'disciolto', probabilmente per meglio chiarire come la disposizione avesse a oggetto il solo Partito fascista come storicamente esistito".
Non è mancato, nel tempo, chi - come Carlo Esposito - riteneva che qualunque partito antidemocratico dovesse considerarsi vietato a norma di quella disposizione finale, ma la dottrina maggioritaria è sempre rimasta ligia alla lettura restrittiva conforme ai lavori preparatori, proprio in virtù di quell'aggettivo "disciolto". Questo anche perché, visto che la XII disposizione finale rappresenta un'eccezione alla regola della libera associazione dei cittadini in partiti, ogni norma eccezionale non può mai essere frutto di un'interpretazione estensiva, tanto più se si traduce in una limitazione della libertà. In più, oggettivamente, non si è di fronte a una "democrazia protetta", come sicuramente vale per la Germania (che prevede divieti molto più severi): anche dopo l'entrata in vigore della "legge Scelba", non sembra di poter mettere in discussione la lettura data alla luce dei lavori della Costituente. Di varie disposizioni costituzionali, è vero, si sono date interpretazioni anche molto evolutive rispetto ai contenuti originari (si pensi già solo a quanto è avvenuto in materia di libera manifestazione del pensiero, applicando l'art. 21 all'emittenza radiotelevisiva) e certamente fare questo è nella disponibilità dei giudici; eppure, non pare che finora questi abbiano giustificato o motivato quell'evoluzione interpretativa.
Ancora, colpisce non poco che la giurisprudenza abbia quasi del tutto ignorato il parere n. 173/94 del Consiglio di Stato sull'uso del fascio romano. Anzi, per l'esattezza, la pronuncia degli stessi giudici di Palazzo Spada che lo cita - tra l'altro sbagliando la data, retrodatandolo di 10 anni - ed è ripresa dalla sentenza bresciana riferisce come per quel parere "non è concepibile che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione" (dimenticando però di continuare la citazione fino alla natura derogatoria della XII disposizione al principio di pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche); non c'è invece nessun riferimento - e la cosa, francamente, colpisce - al successivo passaggio in cui si ritiene legittimo l'uso del semplice fascio romano "non accompagnato dalla parola fascismo" (e in sede di commissione elettorale, tra l'altro, non si chiede affatto di verificare la continuità ideologica col fascismo nello statuto o in altri documenti: deve solo verificarsi la legittimità del contrassegno). Ovviamente si può discutere se la parola "fasci" (utilizzata anche prima di Mussolini) equivalga a "fascismo" oppure no, ma francamente il fatto che si sia omessa completamente questa parte lascia davvero perplessi, non comprendendosene la ragione.
Da ultimo, è vero che l'accoglimento del simbolo dei Fasci italiani del lavoro nelle tre precedenti elezioni a Sermide "non può certamente costituire un vincolo per il Collegio giudicante", ma è anche vero che non sembra ragionevole fare come se quel simbolo non fosse mai stato accettato prima. E' oggettivamente impensabile che le commissioni negli anni precedenti non si siano mai poste il problema dell'ammissibilità del fascio (se non altro perché il simbolo di Fascismo e libertà, con il fascio in varie salse, era stato bocciato alle elezioni politiche nel 1992, nel 1994, alle europee del 1999, alle politiche del 2001 e del 2006, quindi il problema era notissimo): in quegli anni, tuttavia, nessuno ha chiesto a Claudio Negrini (che era sempre candidato a sindaco) di sostituire il suo contrassegno.
Non solo. Negrini, a mia espressa domanda, ha dichiarato che per ognuna di quelle elezioni aveva preparato un contrassegno sostitutivo, pronto nel caso che la commissione gli avesse chiesto di cambiarlo proprio per il problema del fascio. Quello relativo alle amministrative del 2017 non presentava nomi o grafiche tacciabili di fascismo: la denominazione di lista era "Il futuro è tornato", posta sopra una fiamma a più corni riempita con fiamme vere, anche se il contorno manteneva - come vezzo - sfumature tricolori, certamente non sufficienti a creare confondibilità con altre fiamme più note. Questo simbolo non sarebbe mai stato considerato contrario alla legge in quanto similfascista; se avesse presentato questo e non quello consueto, la lista sarebbe certamente stata ammessa senza contestazioni (e a nulla sarebbe valso l'eventuale richiamo allo statuto); poteva essere depositato questo simbolo, ma è stato mantenuto quello tradizionale perché era sempre stato ammesso e così è andata anche l'anno scorso.
Dopo questa sentenza del Tar Brescia, considerata insieme alla giurisprudenza più recente relativa a Fascismo e libertà (e anche all'orientamento unanime dimostrato dai vertici delle istituzioni sul caso di Sermide e Felonica), i margini per un ribaltamento dell'orientamento sembrano davvero ridotti al minimo. Eppure non ci si poteva sottrarre all'analisi seria e approfondita di una decisione che, pur essendo comprensibile sotto certi aspetti, presenta più di un profilo problematico. E, a questo punto, destinato a rimanere irrisolto.
Non sarebbe rilevante il fatto che nelle tre elezioni precedenti (nel comune di Sermide, prima della fusione con Felonica) il simbolo era stato ammesso: ciò, per il Tar, "non può certamente costituire un vincolo per il Collegio giudicante", come non rileverebbe la scarsa diffusione del movimento o la sobrietà della campagna elettorale locale (che peraltro dovrebbe essere indice dell'offensività concreta della condotta), poiché conterebbe solo il fatto che il simbolo avrebbe violato la disposizione finale costituzionale e la "legge Scelba"; da ultimo, la lista resterebbe "in odor di fascismo" benché sia stata dichiarata l'ispirazione non al Partito nazionale fascista ma ai Fasci di combattimento (colpa dei richiami a Mussolini, fondatore di entrambe le esperienze) e il fascio sia stato qualificato come relativo alla Repubblica Romana di Mazzini (dev'essere considerato "congiuntamente agli altri elementi evocativi del partito fascista"). Ciò è bastato a eliminare ex post la lista dei Fasci italiani del lavoro (attribuendo il suo seggio alla seconda lista più votata), ma senza ripetere le elezioni: il numero di voti riportati dai Fasci era di poco superiore allo scarto tra le altre due liste rappresentate in consiglio, per cui non ci sarebbe stato il sospetto che, senza la lista incriminata, le elezioni avrebbero avuto un esito diverso.
Riflessioni un po' perplesse
Fin qui il contenuto della sentenza. Tutto chiaro allora? Insomma. Osservazione preliminare: si usa dire che le sentenze non si criticano ma si rispettano. E' giusto rispettare anche questa sentenza: , nel senso che se ne prende atto, si riconosce che esiste e che per il futuro produrrà effetti a meno che altri giudici decidano diversamente; detto questo, però, non tutto torna e, nel rispetto dovuto a chi ha emesso la sentenza, qualche riflessione esclusivamente tecnica va fatta.E' vero, le sentenze citate dicono esattamente quanto ricordato dal Tar Brescia. Eppure, sembrano non tenere minimamente in conto innanzitutto ciò che la migliore dottrina sostiene da anni sulla XII disposizione finale della Costituzione. Era stato piuttosto chiaro nel 1992 Gianfranco Pasquino, nel commentare la genesi di quella disposizione, nel dire che - dal momento che l'originario testo proposto da Giuseppe Dossetti, su sollecitazione di Palmiro Togliatti, non conteneva l'aggettivo "disciolto" - "in qualche modo, la riorganizzazione di un partito fascista che non vanti continuità con il disciolto Partito Nazionale Fascista sembrerebbe costituzionalmente accettabile" (Commentario della Costituzione Branca-Pizzorusso, commento dell'art. 49). Anzi, come ricorda Giuseppe D'Elia nel Commentario alla Costituzione Bifulco-Celotto Olivetti (2006), in sede di I Sottocommissione - all'interno della Commissione dei 75 - si vietò la ricostituzione "del partito fascista" per precisare con chiarezza il richiamo storico a quell'esperienza del fascismo e, addirittura, "in sede di coordinamento del Progetto di Costituzione, fu aggiunto l'aggettivo 'disciolto', probabilmente per meglio chiarire come la disposizione avesse a oggetto il solo Partito fascista come storicamente esistito".
Non è mancato, nel tempo, chi - come Carlo Esposito - riteneva che qualunque partito antidemocratico dovesse considerarsi vietato a norma di quella disposizione finale, ma la dottrina maggioritaria è sempre rimasta ligia alla lettura restrittiva conforme ai lavori preparatori, proprio in virtù di quell'aggettivo "disciolto". Questo anche perché, visto che la XII disposizione finale rappresenta un'eccezione alla regola della libera associazione dei cittadini in partiti, ogni norma eccezionale non può mai essere frutto di un'interpretazione estensiva, tanto più se si traduce in una limitazione della libertà. In più, oggettivamente, non si è di fronte a una "democrazia protetta", come sicuramente vale per la Germania (che prevede divieti molto più severi): anche dopo l'entrata in vigore della "legge Scelba", non sembra di poter mettere in discussione la lettura data alla luce dei lavori della Costituente. Di varie disposizioni costituzionali, è vero, si sono date interpretazioni anche molto evolutive rispetto ai contenuti originari (si pensi già solo a quanto è avvenuto in materia di libera manifestazione del pensiero, applicando l'art. 21 all'emittenza radiotelevisiva) e certamente fare questo è nella disponibilità dei giudici; eppure, non pare che finora questi abbiano giustificato o motivato quell'evoluzione interpretativa.
Ancora, colpisce non poco che la giurisprudenza abbia quasi del tutto ignorato il parere n. 173/94 del Consiglio di Stato sull'uso del fascio romano. Anzi, per l'esattezza, la pronuncia degli stessi giudici di Palazzo Spada che lo cita - tra l'altro sbagliando la data, retrodatandolo di 10 anni - ed è ripresa dalla sentenza bresciana riferisce come per quel parere "non è concepibile che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione" (dimenticando però di continuare la citazione fino alla natura derogatoria della XII disposizione al principio di pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche); non c'è invece nessun riferimento - e la cosa, francamente, colpisce - al successivo passaggio in cui si ritiene legittimo l'uso del semplice fascio romano "non accompagnato dalla parola fascismo" (e in sede di commissione elettorale, tra l'altro, non si chiede affatto di verificare la continuità ideologica col fascismo nello statuto o in altri documenti: deve solo verificarsi la legittimità del contrassegno). Ovviamente si può discutere se la parola "fasci" (utilizzata anche prima di Mussolini) equivalga a "fascismo" oppure no, ma francamente il fatto che si sia omessa completamente questa parte lascia davvero perplessi, non comprendendosene la ragione.
Da ultimo, è vero che l'accoglimento del simbolo dei Fasci italiani del lavoro nelle tre precedenti elezioni a Sermide "non può certamente costituire un vincolo per il Collegio giudicante", ma è anche vero che non sembra ragionevole fare come se quel simbolo non fosse mai stato accettato prima. E' oggettivamente impensabile che le commissioni negli anni precedenti non si siano mai poste il problema dell'ammissibilità del fascio (se non altro perché il simbolo di Fascismo e libertà, con il fascio in varie salse, era stato bocciato alle elezioni politiche nel 1992, nel 1994, alle europee del 1999, alle politiche del 2001 e del 2006, quindi il problema era notissimo): in quegli anni, tuttavia, nessuno ha chiesto a Claudio Negrini (che era sempre candidato a sindaco) di sostituire il suo contrassegno.
Non solo. Negrini, a mia espressa domanda, ha dichiarato che per ognuna di quelle elezioni aveva preparato un contrassegno sostitutivo, pronto nel caso che la commissione gli avesse chiesto di cambiarlo proprio per il problema del fascio. Quello relativo alle amministrative del 2017 non presentava nomi o grafiche tacciabili di fascismo: la denominazione di lista era "Il futuro è tornato", posta sopra una fiamma a più corni riempita con fiamme vere, anche se il contorno manteneva - come vezzo - sfumature tricolori, certamente non sufficienti a creare confondibilità con altre fiamme più note. Questo simbolo non sarebbe mai stato considerato contrario alla legge in quanto similfascista; se avesse presentato questo e non quello consueto, la lista sarebbe certamente stata ammessa senza contestazioni (e a nulla sarebbe valso l'eventuale richiamo allo statuto); poteva essere depositato questo simbolo, ma è stato mantenuto quello tradizionale perché era sempre stato ammesso e così è andata anche l'anno scorso.
Dopo questa sentenza del Tar Brescia, considerata insieme alla giurisprudenza più recente relativa a Fascismo e libertà (e anche all'orientamento unanime dimostrato dai vertici delle istituzioni sul caso di Sermide e Felonica), i margini per un ribaltamento dell'orientamento sembrano davvero ridotti al minimo. Eppure non ci si poteva sottrarre all'analisi seria e approfondita di una decisione che, pur essendo comprensibile sotto certi aspetti, presenta più di un profilo problematico. E, a questo punto, destinato a rimanere irrisolto.
Nessun commento:
Posta un commento