Il simbolo depositato per le elezioni politiche 2018 |
Le Istruzioni: una soluzione o il problema?
Nelle Istruzioni diffuse dal Viminale prima delle amministrative del 2017 c'era scritto solo "sono vietati anche i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole 'fascismo', 'nazismo', 'nazionalsocialismo' e simili), come tali vietate dalla XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645"; l'edizione 2018, invece, riprende quanto scritto alla vigilia delle elezioni politiche.Quelle Istruzioni, stampate dopo il "caso Sermide", contenevano un sottoparagrafo ad hoc: "Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute parole, espressioni, immagini, disegni o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole 'fascismo', 'nazismo', 'nazionalsocialismo' e simili, nonché qualunque simbologia che richiami anche indirettamente tali ideologie. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni". Le stesse Istruzioni richiamavano per intero le sentenze del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 6 marzo 2013, nn. 1354 e 1355 (di cui si è dato conto altrove). Oggi il testo è il seguente (abbastanza simile, con l'aggiunta della decisione del Tar Brescia sulla lista Fasci italiani del lavoro presentata nel comune di Sermide e Felonica):
Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645. Su tali fattispecie devono richiamarsi in toto le sentenze del Consiglio di Stato, sezione quinta, 6 marzo 2013, n.1354 [pagina 222] e n. 1355, e, da ultimo, quella del T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, 25 gennaio 2018, n. 105.
Uno dei primi simboli riportati nel vecchio sito di Nsab |
La disposizione, ovviamente, è dettata per la "vita ordinaria" del partito o dell'associazione, affidando alla magistratura l'accertamento della condotta criminosa e - compiuto l'accertamento con sentenza passata in giudicato - al Ministero dell'interno lo scioglimento dell'associazione condannata. Far decidere però a un organo politico-amministrativo - magari in mancanza di condanne o di procedimenti - che un'associazione, un partito o una lista non può concorrere alle elezioni (momento chiave delle libertà politiche) essenzialmente per il contenuto del suo emblema, può sembrare apprezzabile come precauzione a difesa della democrazia, ma anticipa fin troppo la tutela dell'ordinamento, perché impedisce a un gruppo politico di partecipare al voto anche se magari le sue regole di base, i suoi fini e i suoi mezzi non sono antidemocratici.
La questione del "disciolto"
Prima di procedere, non si può tralasciare un passaggio rilevante: nella XII disposizione finale della Costituzione - non si parli di "disposizione transitoria", magari lamentando che questa sia ancora applicata a settant'anni dalla sua entrata in vigore: qui non si è indicato un periodo di transizione, non ci sono limiti temporali e quando si è voluto far terminare l'effetto di una disposizione la si è dovuta eliminare, come la XIII sull'ingresso in Italia dei discendenti maschi di casa Savoia - recita al primo comma "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista". Essa serviva (anche) ad adempiere all'impegno sottoscritto col trattato di pace successivo alla seconda guerra mondiale: "l'Italia la quale, in conformità dell'art. 30 della Convenzione di armistizio, ha preso misure per sciogliere le organizzazioni fasciste in Italia, non permetterà, in territorio italiano, la rinascita di simili organizzazioni, siano esse politiche, militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici" (art. 17).Tra i costituzionalisti si è autorevolmente rilevato - lo ha fatto Alessandro Pizzorusso - che quel divieto costituisce una deroga tanto all'art. 21 della Costituzione (alla libera manifestazione del pensiero) quanto all'art. 49, relativamente alla libertà di costituire partiti: una "discriminazione", ammette Pizzorusso, ma che "lo stesso Costituente ha ritenuto giustificata dalle circostanze, nel rispetto del principio di ragionevolezza, e pertanto essa non può essere considerata come una lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3".
Detto ciò, va ripercorsa la genesi della disposizione. La prima proposta è del 25 settembre 1946: il socialista Pietro Mancini propose - nella prima Sottocommissione della Commissione dei 75 - di inserire nel testo costituzionale il periodo "Non sono consentite le associazioni a carattere militare e fascista". Se ne riparlò il 19 novembre 1946: il comunista Palmiro Togliatti, intervenendo sul testo di Lelio Basso che avrebbe costituito la base del vigente art. 49 Cost., suggerì di dire "che è proibita, in qualsiasi forma, la riorganizzazione di un partito fascista, perché si deve escludere dalla democrazia chi ha manifestato di essere il suo nemico", riferendosi "ad un fatto preciso storicamente determinato. Il partito fascista ha dimostrato di voler distruggere le libertà umane e civili del cittadino ed ha portato il Paese alla rovina: per questo gli si deve negare il diritto all'esistenza".
La grafica adottata da Nsab a partire dal 2003 sui materiali di propaganda (il fondo bianco è stato utilizzato soltanto lì) |
Evidentemente i costituenti che hanno steso il testo da sottoporre all'Assemblea vollero precisare senza lasciare dubbi che a essere vietato dalla disposizione finale era proprio quel partito fascista, magari non con quel nome ma con quegli stessi metodi, non altre formazioni che potessero considerarsi equivalenti. Questo pensando anche agli interpreti futuri, secondo una dichiarazione fatta in aula dallo stesso Dossetti per esprimere alcuni dubbi sulla proposta di Togliatti (poi dissolti, come visto, dopo le modifiche al testo): "non saranno i Commissari ad interpretare i termini della formula in discussione, ma altri uomini politici i quali, quando si trovassero di fronte ad un partito comunista non più governato dall'onorevole Togliatti, il quale oggi può richiamarsi ai suoi 25 anni di antifascismo, potrebbero ritenere che esso nel suo indirizzo riproducesse il partito fascista, e volessero sopprimerlo proprio in base alla formula proposta dall'onorevole Togliatti". Dalla XII disposizione finale, insomma, per i costituenti era chiaro che non potesse discendere una norma che sbarrasse genericamente la strada a un partito ritenuto autoritario.
Una scelta nazionalista e socialista
Su queste basi, ci si chiede se la XII disposizione finale della Costituzione può consentire di dichiarare fuorilegge l'azione di un partito che non pretenda di riconnettersi all'esperienza del Partito nazionale fascista, ma ai partiti nazionalisti e socialisti sorti nell'Europa centrale tra la fine dell'800 e i primi anni del '900, legati o ispirati alla figura di Georg Schoenerer, tra i promotori del primo partito di quel genere nel 1893. Questo è infatti il riferimento per nulla celato del Nsab - Mlns Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, costituito a Vanzaghello (comune del milanese al confine con la provincia di Varese) il 5 gennaio 2002 - anche se sviluppava un'idea sorta a ottobre del 1999 e sviluppata nei mesi successivi - tra nove persone, compreso l'attuale legale rappresentante Pierluigi Pagliughi (allora indicato come "dirigente generale nazionale").La denominazione sopra indicata è quella depositata all'Ufficio riconoscimento persone giuridiche di Milano il 17 gennaio 2002 (contiene anche la versione in tedesco del nome, Nationalistische und Sozialistische Arbeiter Bewegung, stretta parente della denominazione, National Sozialistische Deutsche Arbeitspartei, ossia il Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori, guidato in Germania da Adolf Hitler dal 1920 e che guardava anch'esso alle formazioni nazionaliste e socialiste nate negli anni precedenti): con l'atto costitutivo è stato depositato anche lo statuto del soggetto politico, documento che - i vertici del partito tengono a sottolineare - non sarebbe mai stato oggetto di rilievi o provvedimenti dell'amministrazione, della magistratura o delle forze dell'ordine. Sempre nel 2002 va datata la prima presenza della formazione all'interno delle istituzioni: proprio a Vanzaghello un consigliere eletto con una lista civica di minoranza scelse di abbandonare il proprio gruppo di costituirne un altro con la dicitura Nsab, anche se poi puntualmente nei discorsi la sigla veniva modificata in "Snab" per questioni di pronuncia ("Anche in consiglio comunale ci chiamavano sempre 'la Snab', al femminile perché siamo un'associazione - spiega Pagliughi - a meno che la sigla non venisse scandita lettera per lettera; tra l'altro, la sigla Mlns e' stata formulata in questo modo perché Mnsl risultava illeggibile").
Simbolo utilizzato nel 2002 a Magnago (Mi) |
Quel simbolo fu ammesso così com'era e alle elezioni di quell'anno ottenne 80 voti (pari all'1,65%). Quell'esperienza elettorale, in ogni caso, non mancò di procurare le prime ansie giudiziarie al movimento, dovute a una denuncia penale per violazione della XII disposizione finale della Costituzione e della "legge Scelba"; a dispetto di questo, tuttavia, il caso fu archiviato. Da allora si è inaugurata la possibilità di usare come denominazioni in modo equivalente tanto "Movimento nazionalista e socialista dei lavoratori", quanto "Movimento nazionalista dei lavoratori" (come del resto previsto dallo statuto); a partire dal 2003 si è iniziato a impiegare sul contrassegno anche la dicitura "Movimento nazionalsocialista dei lavoratori", mantenendo intatta la denominazione integrale (almeno fino a quando alcune commissioni elettorali non hanno iniziato a contestare la difformità tra il nome e le scritte sul simbolo, come accadde a Cercino, in provincia di Sondrio, nel 2005: da allora i presentatori hanno fatto in modo di far coincidere sempre denominazione e nome riportato sul simbolo, qualunque delle tre versioni ricordate fosse utilizzata).
Graficamente, nel frattempo, il simbolo di Nsab era cambiato: si era scelto di far prevalere la sigla tedesca, mettendo decisamente in primo piano Nsab rispetto al suo equivalente italiano. Questo era diventato il segno distintivo di quell'emblema, sia nella versione elettorale, sia in quella leggermente diversa, destinata al materiale di propaganda: questa riduce il nome del partito (compresso in un semicerchio e chiamato a convivere con un arco che occupa l'altra parte) e prevede tuttora il cerchio a fondo bianco, concepito apposta per essere inserito su uno sfondo rosso e risaltare agli occhi anche a distanza.
Proprio il rosso scuro, dal 2005-2006 in avanti, sarebbe diventato il colore di fondo del contrassegno elettorale, così da renderlo ancora più evidente sulle schede elettorali che l'avessero ospitato (e contemporaneamente è stato cambiato il verso della denominazione inserita nel cerchio); ciò non ha impedito che nel 2004, a Nosate (Mi), la versione precedente - rosa, con "nazionalsocialista" nel nome - sfiorasse il 7% dei voti (le liste in corsa erano 3), riuscendo a eleggere due consiglieri. Andò anche meglio nel 2006 a Belgirate (Vco), comune in cui Nsab - con lo stesso simbolo depositato alle elezioni politiche del 2018 - era l'unica lista oltre a quella vincitrice e con il suo 8% riuscì a ottenere tutti e 4 i consiglieri di minoranza; in quello stesso anno, la lista corse anche a Duno (Va) senza ottenere nemmeno un voto, ma qualcuno presentò un'altra denuncia al tribunale di Varese (anche per il tentativo di presentarsi alle elezioni a Inarzo, non andato in porto per problemi sulla documentazione) che portò all'apertura di un procedimento, al sequestro di manifesti e altri materiali nel 2007 (poi dissequestrati otto anni dopo).
Il simbolo utilizzato nel 2004 a Castano Primo e a Nosate |
Nel complesso il partito si è presentato a una cinquantina di elezioni amministrative, utilizzando soprattutto le diciture con "nazionalsocialista" e "nazionalista e socialista". Ciò è accaduto anche dopo la comparsa nelle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature - a partire dall'edizione stampata nell'ottobre 2013, la prima successiva alle sentenza del Consiglio di Stato citata in alto (che peraltro parlava solo di fascismo, al pari della "legge Scelba"), a varie segnalazioni dell'Anpi e a interrogazioni parlamentari - dell'indicazione per le commissioni elettorali di ricusare "i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole 'fascismo', 'nazismo', 'nazionalsocialismo' e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni".
Al di là dell'avere contestato in più occasioni il contenuto di quelle Istruzioni, che sarebbe andato oltre quanto previsto dalle decisioni di Palazzo Spada del 2013 e del 2018, c'è chi ricorda persino che, se ad Alagna (Pv) nel 2013 furono presenti contemporaneamente sulla scheda il Movimento fascismo e libertà (nella versione con fascio e sigla tricolore) e Nsab (che però non ottenne nessun voto), in alcuni casi il simbolo di Mfl fu ricusato o ne fu comunque chiesta la sostituzione, cosa che non avvenne per Nsab, a dispetto delle parole ben evidenti nel simbolo: "segno questo - commenta Pagliughi - che la dicitura 'Nazionalista e socialista' o 'Nazionalsocialista' era ed è totalmente legittima in Italia, anche alle elezioni! Siamo stati eletti in due comuni, in uno siamo stati presenti per cambio di denominazione del gruppo consiliare: abbiamo avuto consiglieri comunali per 9 anni consecutivi, anche con l'avallo delle commissioni elettorali legate alle prefetture. Come facciamo ad essere illegali?".
Al di là dell'avere contestato in più occasioni il contenuto di quelle Istruzioni, che sarebbe andato oltre quanto previsto dalle decisioni di Palazzo Spada del 2013 e del 2018, c'è chi ricorda persino che, se ad Alagna (Pv) nel 2013 furono presenti contemporaneamente sulla scheda il Movimento fascismo e libertà (nella versione con fascio e sigla tricolore) e Nsab (che però non ottenne nessun voto), in alcuni casi il simbolo di Mfl fu ricusato o ne fu comunque chiesta la sostituzione, cosa che non avvenne per Nsab, a dispetto delle parole ben evidenti nel simbolo: "segno questo - commenta Pagliughi - che la dicitura 'Nazionalista e socialista' o 'Nazionalsocialista' era ed è totalmente legittima in Italia, anche alle elezioni! Siamo stati eletti in due comuni, in uno siamo stati presenti per cambio di denominazione del gruppo consiliare: abbiamo avuto consiglieri comunali per 9 anni consecutivi, anche con l'avallo delle commissioni elettorali legate alle prefetture. Come facciamo ad essere illegali?".
Il caso delle elezioni politiche del 2018
Il contrassegno sostitutivo inviato da Nsab al Viminale per posta |
"Non è andata affatto così! - dichiara risoluto Pagliughi - Quando il 23 gennaio il ministero ci ha notificato l'invito a sostituire il contrassegno, pur non essendo assolutamente d'accordo con le ragioni alla base della decisione, abbiamo deciso di modificare l'emblema solo per evitare che fosse definitivamente respinto: in particolare, abbiamo usato la denominazione ridotta Movimento nazionalista dei lavoratori, senza alcun riferimento al socialismo. Abbiamo inviato il nuovo contrassegno per posta, senza ricevere alcuna comunicazione di ammissione o di ricusazione; semplicemente, nei giorni successivi il nostro simbolo è rimasto nella bacheca dei non ammessi e a quel punto ci siamo rivolti all'Ufficio elettorale centrale nazionale, per contestare quel risultato".
L'organo, costituito presso la Corte di cassazione, si è espresso tre volte sull'opposizione del partito Nsab (ma nessuna decisione si trova nel sito della Corte di cassazione), in senso sempre sfavorevole al partito: nel primo provvedimento - n. 5, del 2 febbraio - si legge che il contrassegno sostitutivo sarebbe "pervenuto al Ministero dell'interno il giorno 29 gennaio 2018", oltre dunque il termine delle 48 ore concesse dal Viminale. Pagliughi ha chiesto di rivalutare la sua opposizione, sostenendo - prove alla mano - che la spedizione era stata ricevuta dal Viminale il 25 gennaio (nei termini); l'Ufficio il 3 febbraio - nella decisione n. 5-bis - ha però creduto al ministero che sosteneva di aver ricevuto pure un'altra raccomandata da Nsab proprio il 29 gennaio, senza che il mittente avesse provato che il contrassegno fosse contenuto nel plico arrivato a tempo debito (ma ce n'erano due dunque? Pagliughi assicura di no).
In un'ultima decisione - n. 5-ter, del 6 febbraio - dopo una nuova richiesta di riesame da parte del legale rappresentante del partito, l'Ufficio elettorale centrale nazionale si limitava a un'esplicita censura alla scelta di depositare il simbolo sostitutivo non di persona, ma a mezzo posta: per i giudici, anche la sostituzione dei contrassegni presentava le stesse "esigenze di certezza, consentanee al corretto e trasparente svolgimento delle operazioni pre-elettorali" che nella prima fase richiedono per legge la presentazione dell'emblema da parte di una persona che abbia titolo per depositare o che abbia ricevuto apposito mandato (autenticato) dai vertici del partito. Questa censura non era stata rilevata nelle due decisioni precedenti (benché il profilo fosse "assorbente", come nota lo stesso Ufficio, rispetto a ogni altra questione controversa), eppure è stata sufficiente per respingere l'opposizione senza dover tirare in ballo la data di ricezione dell'emblema.
Come mai il contrassegno sostituito è stato spedito e non consegnato a mano? "Il problema era innanzitutto pratico - spiega Pagliughi -. Per poter procedere alla modifica del contrassegno, che dev'essere fatta in 48 ore, occorre avere a disposizione il materiale per la modifica, compresi i file grafici e gli strumenti per trattarli; noi li avevamo in sede e la sede è a 600 km da Roma. Al di là di questo, la legge non esige il deposito personale dell'emblema sostitutivo, visto che si è già provveduto a identificare con certezza il presentatore del simbolo; nemmeno le Istruzioni, che in altri passaggi contestiamo, impongono l'obbligo di deposito personale in fase di sostituzione, quindi non vedo perché non si possa ritenere accettabile la spedizione postale". Il legale rappresentante di Nsab, poi, ribadisce di aver scritto sui moduli della raccomandata il contenuto del plico e di avere la prova che lo stesso è stato consegnato all'accettazione del ministero dell'interno il 25 gennaio, ritenendo improbabile che la Direzione centrale dei servizi elettorali abbia ricevuto i contrassegni quattro giorni dopo.
I ricorsi e il problema della giurisdizione
Evidentemente insoddisfatto del giudizio dei magistrati di Cassazione, Pagliughi si è rivolto con ricorso al Tar del Lazio, chiedendo la riammissione del proprio emblema. Il leader di Nsab, tuttavia, si è infilato - suo malgrado - nel più grande bug mai risolto relativo al procedimento preparatorio alle elezioni politiche: per i contenziosi relativi a questo, infatti, manca un giudice (per lo meno, un giudice che voglia occuparsene davvero).
L'art. 129 del codice del processo amministrativo, infatti, prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sugli atti propedeutici alle elezioni amministrative, regionali ed europee, ma non per le politiche: in effetti il governo era stato delegato dalle Camere a regolare anche quell'ipotesi (ed era stata prevista nella prima bozza del testo del codice), ma ha scelto di non farlo; in questa situazione, i giudici ordinari o amministrativi puntualmente si sbarazzano delle questioni a loro sottoposte, ritenendo che - dopo che ci si è rivolti all'Ufficio elettorale centrale nazionale - tocchi alle Camere e alle rispettive Giunte delle elezioni esprimersi (posizione condivisa anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 259/2009), ma le Giunte negli ultimi anni si sono sempre dichiarate prive di giurisdizione, ritenendo che questa spettasse al giudice amministrativo. Uno scaricabarile infinito, insomma: l'unica volta in cui un giudice ha accettato di occuparsene, peraltro senza spiegare troppo bene perché (il Consiglio di Stato, quando nel 2008 riammise temporaneamente il simbolo della Dc-Pizza), la questione è stata portata davanti alla Corte di cassazione che, in sede di regolamento di giurisdizione, ha detto che nessun giudice ha giurisdizione sugli atti che precedono le elezioni politiche (Sezioni unite, sentenza n. 9151/2008), quindi si rischia davvero di non uscirne sani.
"Noi in effetti ci saremmo rivolti alla Giunta delle elezioni della Camera - riconosce Pagliughi - ma è stata proprio la Segreteria dell'Ufficio elettorale centrale nazionale ad indicarci il Tar e noi, basandoci su alcuni studi e anche in considerazione del poco tempo che avevamo, abbiamo scritto in fretta i ricorsi e li abbiamo presentati appena in tempo; in più, se ci fossimo rivolti alla Giunta delle elezioni, probabilmente avrebbero esaminato il nostro ricorso a elezioni già svolte, quindi troppo tardi, senza contare che per noi quell'organo non è affatto imparziale, visto che si esprime su potenziali concorrenti che, se riammessi, potrebbero portare a invalidare le elezioni, con conseguente perdita dei seggi". Puntualmente, il Tar del Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione (sezione II-bis, sentenza n. 1645/2018) e altrettanto ha fatto il Consiglio di Stato (sezione III, sentenza n. 999/2018).
Al di là della vergognosa situazione di stallo, per cui di fatto i contenziosi pre-elettorali politici restano ancora senza un vero giudice, resta aperta la questione di fondo: è lecito applicare la XII disposizione finale della Costituzione e le sue norme attuative (la "legge Scelba") al di fuori delle fattispecie che queste espressamente prevedono, ossia la ricostituzione del disciolto partito fascista? Al di là delle convinzioni personali di chi scrive, occorre domandarsi seriamente se sia corretto applicare analogicamente le norme sul partito fascista a ipotesi diverse (qui non possiamo nemmeno parlare di interpretazione estensiva, si è ben oltre): a mio modo di vedere, non è corretto e non è opportuno.
Quest'osservazione, ovviamente, è fatta sulla base del diritto vigente. Il che impone, tra l'altro, di tenere conto che non si è mai completato il percorso del disegno di legge a prima firma del deputato Pd Emanuele Fiano (atto Camera n. 3343): il testo, modificato a Montecitorio, è arrivato in Senato ma non ha terminato nemmeno l'esame in Commissione. Posto che nemmeno in quest'occasione il testo prevedeva l'introduzione esplicita di una disposizione per ricusare simboli di stampo fascista, è vero che una parte significativa del Parlamento avrebbe voluto punire - accostando per la prima volta fascismo e nazionalsocialismo - chiunque avesse propagandato "i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti" anche solo "richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità" (e quindi si poteva immaginare che non fosse consentito nemmeno l'uso elettorale di quegli emblemi), ma è altrettanto e soprattutto vero che quelle intenzioni non si sono mai tradotte in norme vigenti. Questo non si può assolutamente passare sotto silenzio: regole che vietino espressamente l'uso di simboli di natura fascista sulle schede elettorali (ove non siano accompagnati a una reale volontà di ricostituire il disciolto partito fascista) non ci sono, regole che facciano lo stesso con riguardo a partiti che non si ispirino al partito fascista men che meno.
Era e resta legittima la paura di chi crede che liste come Fascismo e libertà o Nsab (o gli stessi Fasci italiani del lavoro) possano essere pericolose; pretendere che queste siano bandite in assenza di alcuna condanna penale, sulla base di norme che non ci sono (o che dicono altro) appare molto meno legittimo. Si tratterebbe, in fondo, di conoscere meglio le norme, prima di parlare o, più spesso, di gridare.
Ringrazio Pierluigi Pagliughi per il molto materiale fornito.
L'art. 129 del codice del processo amministrativo, infatti, prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sugli atti propedeutici alle elezioni amministrative, regionali ed europee, ma non per le politiche: in effetti il governo era stato delegato dalle Camere a regolare anche quell'ipotesi (ed era stata prevista nella prima bozza del testo del codice), ma ha scelto di non farlo; in questa situazione, i giudici ordinari o amministrativi puntualmente si sbarazzano delle questioni a loro sottoposte, ritenendo che - dopo che ci si è rivolti all'Ufficio elettorale centrale nazionale - tocchi alle Camere e alle rispettive Giunte delle elezioni esprimersi (posizione condivisa anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 259/2009), ma le Giunte negli ultimi anni si sono sempre dichiarate prive di giurisdizione, ritenendo che questa spettasse al giudice amministrativo. Uno scaricabarile infinito, insomma: l'unica volta in cui un giudice ha accettato di occuparsene, peraltro senza spiegare troppo bene perché (il Consiglio di Stato, quando nel 2008 riammise temporaneamente il simbolo della Dc-Pizza), la questione è stata portata davanti alla Corte di cassazione che, in sede di regolamento di giurisdizione, ha detto che nessun giudice ha giurisdizione sugli atti che precedono le elezioni politiche (Sezioni unite, sentenza n. 9151/2008), quindi si rischia davvero di non uscirne sani.
"Noi in effetti ci saremmo rivolti alla Giunta delle elezioni della Camera - riconosce Pagliughi - ma è stata proprio la Segreteria dell'Ufficio elettorale centrale nazionale ad indicarci il Tar e noi, basandoci su alcuni studi e anche in considerazione del poco tempo che avevamo, abbiamo scritto in fretta i ricorsi e li abbiamo presentati appena in tempo; in più, se ci fossimo rivolti alla Giunta delle elezioni, probabilmente avrebbero esaminato il nostro ricorso a elezioni già svolte, quindi troppo tardi, senza contare che per noi quell'organo non è affatto imparziale, visto che si esprime su potenziali concorrenti che, se riammessi, potrebbero portare a invalidare le elezioni, con conseguente perdita dei seggi". Puntualmente, il Tar del Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione (sezione II-bis, sentenza n. 1645/2018) e altrettanto ha fatto il Consiglio di Stato (sezione III, sentenza n. 999/2018).
Il "dopo-non-Fiano": questioni ancora aperte
A questo punto a Pagliughi non è rimasto che rivolgersi - oltre che alle Giunte parlamentari, presso le quali il caso è tuttora pendente, se non altro perché quegli organi non sono ancora stati costituiti, in attesa del nuovo governo e dell'individuazione di maggioranza e minoranza - alla Corte di Strasburgo e denunciare quelle che per lui sono irregolarità inaccettabili all'Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea). Nel frattempo, lui nota che né il ministero, ne gli altri organi interpellati si sono pronunciati sull'ammissibilità del nuovo contrassegno ("nazionalista"): questo a suo dire significherebbe che il nuovo emblema non è illegittimo (come, sempre secondo lui, in realtà non lo era nemmeno quello originale), anche perché, se ci fossero stati motivi di illegittimità ideologica del simbolo, il ministero avrebbe potuto contestare anche quelli, per rafforzare i vizi di forma fatti valere (qualora magari non fossero risultati validi). A dire il vero, il mancato pronunciamento del Viminale significa soltanto che questo non ha detto nulla, ma è tutto meno che scontato che - se fosse stato consegnato a mano - l'emblema sarebbe stato ammesso senza questioni.Al di là della vergognosa situazione di stallo, per cui di fatto i contenziosi pre-elettorali politici restano ancora senza un vero giudice, resta aperta la questione di fondo: è lecito applicare la XII disposizione finale della Costituzione e le sue norme attuative (la "legge Scelba") al di fuori delle fattispecie che queste espressamente prevedono, ossia la ricostituzione del disciolto partito fascista? Al di là delle convinzioni personali di chi scrive, occorre domandarsi seriamente se sia corretto applicare analogicamente le norme sul partito fascista a ipotesi diverse (qui non possiamo nemmeno parlare di interpretazione estensiva, si è ben oltre): a mio modo di vedere, non è corretto e non è opportuno.
Quest'osservazione, ovviamente, è fatta sulla base del diritto vigente. Il che impone, tra l'altro, di tenere conto che non si è mai completato il percorso del disegno di legge a prima firma del deputato Pd Emanuele Fiano (atto Camera n. 3343): il testo, modificato a Montecitorio, è arrivato in Senato ma non ha terminato nemmeno l'esame in Commissione. Posto che nemmeno in quest'occasione il testo prevedeva l'introduzione esplicita di una disposizione per ricusare simboli di stampo fascista, è vero che una parte significativa del Parlamento avrebbe voluto punire - accostando per la prima volta fascismo e nazionalsocialismo - chiunque avesse propagandato "i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti" anche solo "richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità" (e quindi si poteva immaginare che non fosse consentito nemmeno l'uso elettorale di quegli emblemi), ma è altrettanto e soprattutto vero che quelle intenzioni non si sono mai tradotte in norme vigenti. Questo non si può assolutamente passare sotto silenzio: regole che vietino espressamente l'uso di simboli di natura fascista sulle schede elettorali (ove non siano accompagnati a una reale volontà di ricostituire il disciolto partito fascista) non ci sono, regole che facciano lo stesso con riguardo a partiti che non si ispirino al partito fascista men che meno.
Era e resta legittima la paura di chi crede che liste come Fascismo e libertà o Nsab (o gli stessi Fasci italiani del lavoro) possano essere pericolose; pretendere che queste siano bandite in assenza di alcuna condanna penale, sulla base di norme che non ci sono (o che dicono altro) appare molto meno legittimo. Si tratterebbe, in fondo, di conoscere meglio le norme, prima di parlare o, più spesso, di gridare.
Ringrazio Pierluigi Pagliughi per il molto materiale fornito.
Bell'articolo. Lungo, ma dettagliato.
RispondiEliminaIo mi chiedo però (e vorrei capire) perché il secondo paragrafo della XII disposizione non lo si commenti mai.
Recita:
" In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista."
Quindi, se non sbaglio a capire, i padri costituenti DANNO IL PERMESSO AI GERARCHI FASCISTI E NON SOLO LORO, di votare e di presentarsi alle elezioni ed essere eletti, dopo 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione.
Quindi, loro perdonati di tutto mentre feroce accanimento senza precedenti a chi, 70 e passa anni dopo, si rifà lontanamente a quegli ideali (non certo leggi razziali ecc..)?
E poi chiedo.. se si afferma che "sono vietati anche i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie" .. il partito comunista?
O si intende per autoritario e dittatoriale solo ciò che ha toccato l'Italia mentre nel resto del mondo chissene?
Così, per dire.
Saluti.
Salve, mi scuso per il ritardo nella risposta, che non pretendo sia esaustiva.
EliminaIl secondo comma della XII disposizione, più che non commentarsi mai, non si commenta più, proprio perché si trattava - quella sì - di una disposizione evidentemente transitoria, con cui si voleva evitare che coloro che erano chiaramente e personalmente implicati nel regime potessero "inquinare" la fondazione del nuovo corso democratico; si riteneva però evidentemente che la limitazione alle singole persone non potesse tradursi in un ostacolo eterno, dunque aveva una fine.
Se non è giusto limitare una persona per sempre, è apparso invece più ragionevole limitare un'idea per sempre: a prescindere da chi la incarna, diffonde o difende, questa può essere pericolosa sempre. Quindi l'accanimento di cui lei parla - ammesso che sia corretto usare quel termine - non è tanto contro le persone singole (che, tra l'altro, sono state puntualmente assolte o i cui procedimenti penali sono stati archiviati: penso anche al caso di Fascismo e libertà), quanto contro l'idea stessa.
Ho però già scritto che tanto la XII disposizione finale della Costituzione, quanto le disposizioni di legge che la attuano sono state pensate con espresso riferimento al fascismo e, in particolare, all'esperienza storica del fascismo in Italia (e non potrebbe essere diversamente: è la sola garanzia di avere degli argini ben precisi a una limitazione della libertà). Il vero problema, dunque, è avere ampliato sulle "Istruzioni" il divieto dalla "ricostituzione del disciolto partito fascista" al "riferimento a ideologie autoritarie", che potenzialmente si può riferire a un ventaglio ampio di architetture di pensiero.
Il comunismo di per sé, nemmeno alla Costituente, si è realmente considerato un'ideologia autoritaria (anche se di certo alcuni padri costituenti lo pensavano); anzi, si è evitato accuratamente di utilizzare per l'art. 49 Cost. una formula che consentisse un controllo statale sulla democrazia interna ai partiti. Il Pci si era detto nettamente contrario a questo tipo di controllo, temendo di essere messo fuori gioco da chi fosse arrivato al governo (e qualcuno, di certo, ci avrebbe pensato), ma anche gli altri partiti in fondo accolsero quell'impostazione, dunque misero al riparo il Pci da eventuali "bandi" statali. La stessa affermazione di Dossetti che ho riportato ("non saranno i Commissari ad interpretare i termini della formula in discussione, ma altri uomini politici i quali, quando si trovassero di fronte ad un partito comunista non più governato dall'onorevole Togliatti, il quale oggi può richiamarsi ai suoi 25 anni di antifascismo, potrebbero ritenere che esso nel suo indirizzo riproducesse il partito fascista, e volessero sopprimerlo proprio in base alla formula proposta dall'onorevole Togliatti") mostra in fondo che dubbi sulla potenziale qualifica "autoritaria" del comunismo c'erano, ma si è scelto di non colpire i partiti comunisti con quella disposizione e le norme attuative.
Articolo dettagliato, che narra uno dei tanti atti di razzismo politico, verso chi è difforme al pensiero unico, stabilito dal bildenberg, con eventuale persecuzione annessa, da parte di un magistrato che dirige fdo.
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